Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte (CTP) è molto importante all’interno dei contenziosi civili, nonostante sia spesso sottovalutato. Esso dovrebbe essere svolto solo da psicologi e psichiatri/neuropsichiatri infantili con una formazione specifica in ambito psicoforense poiché la sola esperienza clinica, seppur consolidata e riconosciuta, non appare sicuramente una garanzia in termini di competenze per affrontare questo genere di casi.

Tuttavia, capita di imbattersi in professionisti che, a seguito della loro ampia esperienza clinica, accettano di “calarsi” in quest’ambito seppur privi di una formazione adeguata: il CTP viene, così, investito del suo mandato con l’obiettivo di “difendere” la parte, nel contenzioso civile, dalla controparte. Ed è all’interno delle consulenze che possono verificarsi, le prime criticità.

Il CTP, ad esempio, può ricevere dal cliente (e/o dall’avvocato) pressioni rispetto alle richieste da proporre al CTU e alle opposizioni da effettuare alla controparte rispetto all’affidamento dei figli. Richieste che, talvolta, non sembrano essere favorevoli per la tutela dei diritti dei figli coinvolti nelle separazioni: un esempio tipico è la richiesta di un affidamento esclusivo del figlio ad un genitore con l’obiettivo di allontanarlo dall’altro genitore in assenza di una valida e dimostrabile motivazione. Il CTP può, in questo genere di casi, sviluppare una sorta di conflitto interiore rispetto alle decisioni da intraprendere: se da un lato sa che il suo mandato consiste nel fare l’interesse del cliente, dall’altro vorrebbe potersi opporre a quelle richieste non proprio inclini al rispetto dei diritti dei figli (ex art. 337-ter co. 1 c.c.).

Tuttavia essere CTP non significa “essere di parte”, ma di “supporto alla parte”. In tal senso, fare “l’interesse del cliente” non significa acconsentire in maniera acritica ad ogni richiesta pervenuta, ma supportare tecnicamente il cliente nelle fasi critiche e difficili della separazione, aiutandolo a comprendere il punto di vista del figlio, messo, suo malgrado, al centro di un contenzioso e immerso in un conflitto di lealtà tra il dover scegliere, a tutti i costi, se stare con la mamma o stare con il papà.

Un conflitto di lealtà del figlio che sembra richiamare il conflitto interiore percepito dal CTP: ma se quest’ultimo, attraverso una formazione psicoforense specifica – che gli permetterà di riconoscerlo e gli fornirà gli strumenti per lavorarci – sarà in grado di superare questo conflitto percepito, nessun bambino possiede gli strumenti adatti per riuscire a superare da solo un tale conflitto di lealtà per cui diventa indispensabile che il CTP si prenda carico della situazione facendo comprendere al cliente che “fare il suo interesse” significa esattamente far si che i diritti del figlio, nonché il suo benessere, vengano tutelati sopra ogni cosa, garantendo, in ogni caso, una continuità nello scambio generazionale in entrambe le famiglie.

Tuttavia, capita, non di rado, di riscontrare un isomorfismo di contesto tra le dinamiche disfunzionali riscontrate nel sistema familiare diviso e il rapporto tra i consulenti incaricati pronti a difendere, a tutti i costi, il proprio cliente, prendendo le sue parti a discapito anche del rapporto di colleganza con l’altro consulente e perdendo di vista il vero obiettivo della consulenza: la tutela della persona minore d’età.

Consulenti che, sposando completamente le posizioni dei propri assistiti, diventano portavoce di bisogni e richieste strumentali dei propri clienti, dimenticando, talvolta, anche di possedere una propria autonomia professionale. Si assiste, così, a delle vere e proprie “battaglie per la sopravvivenza” nello studio del CTU non soltanto tra gli ex coniugi, ma anche tra i consulenti delle parti che, invece di cooperare con il consulente incaricato dal Giudice, fanno di tutto per “difendere” le posizioni dei propri clienti, tentando ora di “sedurre” il consulente del Tribunale, ora di “ostacolare” il suo stesso lavoro.

Un clima di ostilità che non fa che peggiorare le dinamiche relazionali disfunzionali tra i due ex coniugi all’interno del setting peritale, comportando, talvolta, una sorta di parallelismo tra il sistema familiare (figlio e genitori) e il sistema peritale (CTU e CCTTPP) coinvolti: così come i genitori sono impegnati a confliggere “dimenticandosi” dei bisogni del figlio, anche i CCTTPP sembrano concentrati ad ostacolarsi a vicenda finendo per “dimenticarsi” di collaborare con il CTU per trovare insieme una soluzione che tuteli i diritti del bambino.

Compito del CTP, invece, è aiutare il proprio cliente a rimanere concentrato sui bisogni del figlio, piuttosto che continuare a rimanere “incastrato” nel conflitto con l’ex partner.

Il consulente di parte, mantenendo la propria autonomia professionale, non si appiattisce alle richieste strumentali del cliente, ma neanche a quelle dell’avvocato per cui non concorda i contenuti della propria relazione, ma giunge alle sue conclusioni in maniera del tutto autonoma, rispettando la propria funzione tecnica e i principi della deontologia professionale.

Un consulente di parte che riesce a collaborare direttamente con il CTU, tramite un’osservazione attenta e partecipata ai colloqui peritali, si dimostra una grande risorsa per l’intera consulenza perché in grado di influire sull’andamento della stessa, non effettuando critiche al CTU a prescindere, ma effettuando osservazioni costruttive con l’obiettivo di giungere alla soluzione giudiziaria più idonea per l’interesse del figlio coinvolto.

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