Nell’ambito di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, durante un contenzioso civile relativo alla separazione coniugale, compito del Consulente nominato dal Giudice sarà valutare le competenze genitoriali di entrambi i genitori.

L’idoneità genitoriale è un concetto giuridico declinato dall’art. 337-ter comma 1 del Codice Civile:

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Può capitare che i quesiti posti dal Giudice facciano riferimento all’indagine di personalità dei genitori e del minore:

Sentito il minore, le parti ed esperita qualsiasi altra opportuna indagine, dica il CTU quale sia lo stato psicologo e la personalità delle parti e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di questi con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari…

E’ pacifico ritenere che la personalità dei genitori (che riguarda l’ambito clinico) non sia strettamente correlabile con le loro competenze genitoriali (rilevabili in ambito giuridico). Ciò significa che una persona “sana” potrebbe essere valutata non idonea a svolgere la sua funzione genitoriale, mentre una persona con un lieve ritardo mentale potrebbe essere, al contrario, valutata come capace.
Nonostante questa premessa, in molte CTU vengono somministrati numerosi test psicologici ai genitori e al minore “perché lo ha richiesto il Giudice nel quesito” o, in generale, “perché i test psicologici sono fondamentali per rispondere al quesito sulle competenze genitoriali”.

Leggendo il nostro Codice, però, non si ritrova alcun riferimento al tipo di personalità dei genitori coinvolti. Di fatti, essendo un contesto giuridico, potrebbe avere scarsa rilevanza se uno o entrambi i genitori risultassero affetti da patologie o disturbi della personalità se questi non fossero strettamente riconducibili e/o non ne influenzassero la loro idoneità genitoriale.
Il concetto di idoneità genitoriale non si ritrova in nessun manuale diagnostico di alcun genere proprio perché non fa riferimento ad un ambito clinico, ma giuridico-forense.

Per condurre l’indagine peritale, di fatto, basterebbe fare riferimento ad un quesito che riprenda le parole dell’articolo 337-ter del nostro Codice Civile, senza la richiesta ulteriore di profili di personalità dei genitori, somministrazione di test psicologici o altro ancora:

Valuti il CTU le dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti e i comportamenti eventualmente contrari al diritto della persona minore d’età di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Suggerisca l’adozione dei provvedimenti relativi alla persona minore d’età con esclusivo riferimento al suo interesse e nel pieno rispetto della sua dignità.
”.

Uno dei criteri da valutare per verificare che questi diritti non vengano violati è il c.d. “criterio dell’accesso” che si riferisce alla propensione di entrambi i genitori a non ostacolare il rapporto tra il bambino e il proprio ex partner. Nel caso in cui risulti che un genitore mantenga un comportamento ostativo nei confronti dell’altro o della sua famiglia d’origine, il Giudice potrà prendere in considerazione l’applicazione di provvedimenti giudiziali a tutela dei diritti del minore, ad esempio attraverso l’affidamento esclusivo (ex art. 337-quater c.c.) oltre che ricorrere eventualmente a sanzioni ex art. 709 c.p.c. in capo ai genitori.

Il rischio in cui si incorre nella somministrazione di test personologici è “psicologizzare” troppo un eventuale comportamento ostativo di un genitore nei confronti dell’altro, giustificandolo perché “affetto da… e quindi inconsapevole e/o giustificabile”. Concetto che richiama il divieto della perizia psicologica (ex art. 220/2 c.p.p.) nei processi penali per stabilire la capacità di intendere e di volere del presunto reo, ben spiegata da Gulotta (p.167):

La ratio del divieto sta nel fatto che da un lato si teme che si determini la responsabilità dell’imputato non tanto sulla base della prova dei fatti, ma quanto attraverso le caratteristiche dell’imputato stesso; dall’altro che lo psicologo, motivando qualsiasi comportamento, arrivi a creare una “via di fuga” della punibilità.

La ricerca delle cause, invece, oltre a non essere correlata al concetto di idoneità genitoriale, potrebbe giustificare il comportamento dei periziandi, nel nostro caso del genitore che mantiene un comportamento ostativo nei confronti dell’altro, quindi la tendenza potrebbe essere quella di spingere i periziandi ad un intervento psicologico ai fini di “modificare il distorto convincimento che si ha dell’altro genitore” (Trib. Milano), attraverso una psicoterapia.

In alcune CTU capita, invece, di ritrovare, nelle conclusioni peritali, il “suggerimento” di far intraprendere ai genitori, individualmente o in coppia, un trattamento psicologico volto a ripristinare il rapporto, ormai divenuto disfunzionale, all’interno del sistema familiare. Talvolta, l’intervento suggerito può essere indirizzato anche all’intera famiglia, attraverso una terapia familiare.
Se è vero che in una situazione di forte disagio psicologico da parte del bambino coinvolto il Giudice può disporre un intervento psicologico sul minore per tutelare la sua salute psicofisica, la stessa disposizione, però, non può esser prevista per i genitori perché adulti e in diritto di effettuare una scelta libera e consapevole in tal senso.

A tal proposito, l’art. 32 della Costituzione cita:

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Obbligare una persona ad intraprendere un trattamento sanitario senza il suo volere risulta lesivo dei suoi stessi diritti oltre che fallimentare per l’intero nucleo familiare perché non oggetto di una scelta libera e consapevole, quindi priva di alcuna motivazione. Inoltre, “imporre” o “consigliare” una terapia ad uno o entrambi i genitori come monito per riacquisire o mantenere una piena idoneità genitoriale sottende spesso, in termini impliciti e/o espliciti, a seconda dei casi, la minaccia di ulteriori provvedimenti a loro sfavorevoli per cui “se decidete di non curarvi potrebbero esserci ripercussioni sul vostro esercizio della responsabilità genitoriale” rendendo così l’iniziale “consiglio” una vera e propria imposizione.

Il Consulente, inoltre, per ovviare alle sue conclusioni non dovrebbe basarsi su un probabile miglioramento nel comportamento dei genitori nei confronti dei figli a seguito di una eventuale terapia da seguire (non si sa di che genere!). Bisognerebbe, invece, basarsi sul qui ed ora, sull’attuale stato relazionale all’interno della famiglia, verificando, attraverso colloqui specifici del contesto peritale, se al momento stesso della CTU i genitori sono o non sono idonei a svolgere le loro funzioni genitoriali.

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