Nel marzo del 2015 vengono redatte dal Ministero della Salute le Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali, sistematizzando la “pet therapy” che fino a quel momento soffriva di criteri scientifici, formativi e metodologici.
Con questo documento, non solo si delineano tre diverse tipologie di intervento (TAA, EAA, AAA), ma si evidenzia anche l’importanza del coinvolgimento di diverse figure professionali che, in base alla propria professione e al tipo di intervento, dovranno svolgere ruoli e funzioni ben differenziati. Così facendo, il lavoro individuale presente nella precedente “pet therapy” lascia il posto al lavoro di rete, necessario per una presa in carico globale del pz. Un’equipe multidisciplinare formata da diversi operatori qualificati che operano in stretta collaborazione, confrontandosi ed integrandosi continuamente per poter raggiungere un obiettivo comune: il benessere psico-fisico delle persone destinatarie dell’intervento.

Tra le figure di riferimento abbiamo il Responsabile di progetto e il Referente di Intervento:

  • il primo con il compito di scegliere e coordinare l’intera équipe multidisciplinare, mantenendo la responsabilità del progetto;
  • il secondo con il compito di prendere in carico il pz o l’utente, destinatario dell’intervento, durante tutti gli incontri previsti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto

Il ruolo di quest’ultimo, da Linee Guida Nazionali, può essere ricoperto dalla figura professionale dello Psicologo incaricato di svolgere una funzione diversa in base al tipo diverso di intervento: terapeutico in caso di TAA, psicoeducativo in caso di EAA. Nel documento si legge:

Prima di avviare un intervento con la mediazione dell’animale è necessaria […], nel caso di impiego dell’animale per finalità non terapeutiche, la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell’utente o di chi ne esercita la potestà

Alla luce della legge Lorenzin (n. 3/18) sulla riforma degli Ordini Professionali, lo Psicologo viene annoverato definitivamente nelle professioni sanitarie acquisendone, in tal senso, tutti gli obblighi di legge, tra cui, quello di acquisire il consenso informato da parte dei destinatari dell’intervento. Non si tratta, perciò, di una semplice “sottoscrizione di una liberatoria”, ma dell’acquisizione di un valido consenso informato sanitario ai sensi della L. 219/17 (artt. 1 e 3) attraverso cui, la persona destinataria dell’intervento, dovrà ricevere tutte le informazioni necessarie inerenti al trattamento sanitario nel pieno rispetto della sua autonomia decisionale. Inoltre, dal 2013 non è più possibile parlare di “potestà”, ma di “responsabilità genitoriale”.

Ancora, rispetto alle modalità operative in ambito terapeutico (TAA) ed educativo (EAA) all’interno delle fasi di progettazione degli interventi, nel testo si legge:

  • coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi […]
  • coinvolgimento e colloqui con gli educatori […]
  • coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento […]
  • […] restituzione dei risultati all’inviante e a eventuali familiari”

Seppur elemento indispensabile per ogni intervento assistito è il lavoro di rete, è bene evidenziare che lo Psicologo, in qualità di professionista, è sempre vincolato al segreto professionale (ex art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p.), “pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate” (ex art. 11 C.D.). Per questo motivo, nessuna notizia può essere riferita a terze persone se non a seguito di un “valido e dimostrabile consenso” del richiedente. Anche “nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione (ex art.15 C.D.). In questo senso, è necessario che il professionista Psicologo, incaricato nell’acquisizione del consenso informato sanitario, informi adeguatamente il paziente sulla possibilità del coinvolgimento di altre persone e prevederlo solo qualora il paziente lo desideri.
Stessa argomentazione vale per la restituzione dei risultati.

Rispetto alle figure professionali e agli operatori coinvolti negli interventi di EAA, attualmente, le Linee Guida prevedono che il ruolo di Referente di intervento o di Responsabile di progetto possa essere rivestito da figure professionali non sanitarie. Allo stesso tempo, l’intervento di tipo EAA:

[…] ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. L’EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto

Un recente documento a firma del CNOP cita che:

Se l’intervento meramente “informativo” può essere di pertinenza di diverse figure professionali (comunque abilitate per legge), la tipicità palese dell’ambito della consulenza professionale su processi e variabili di natura cognitiva, emotiva e relazionale è tipicamente di natura scientifico-professionale psicologica

Di conseguenza, solo nel caso in cui non si tratti di interventi di natura sanitaria è possibile prevedere l’attuazione di un’attività da parte di un professionista non sanitario. In generale, invece, le EAA, così costituite, dovrebbero rientrare nei trattamenti di natura sanitaria prevedendo il coinvolgimento di soli professionisti sanitari per ricoprire le figure di Responsabile di progetto (con il compito di progettare un intervento di natura sanitaria) e di Referente di intervento (con il compito di effettuare un trattamento sanitario).

Per tal motivo, si ritiene indispensabile un aggiornamento delle attuali Linee Guida Nazionali che, seppur innovative, appaiono ad oggi, migliorabili in alcune loro parti.

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